FIDAPA BPW ITALY - DISTRETTO NORD EST

Tavola rotonda sull’Amministratore di Sostegno. Le socie ne parlano a Legnago-Basso Veronese

tavola webIl 20 aprile 2015, promossa da FIDAPA BPW Italy di Legnago e Basso Veronese, si è tenuta, presso l’Hotel Pergola a S.Pietro di Legnago, sede della Sezione, una “Tavola rotonda sull’Amministratore di Sostegno”. La Sezione, con questo incontro, ha voluto promuovere tutte quelle  socie, alcune entrate da poco all’interno della Sezione, altre attive da più tempo, che annoverano, fra le loro competenze, esperienze di legalità e di tutela delle persone in difficoltà. Tutto all’insegna del : SI PARTE DA NOI… dalle nostre risorse.

Si è cimentata nella veste della moderatrice la presidente di Sezione Marisa Saggiotto. Dopo aver  esordito, con una breve presentazione  della nostra Associazione, la presidente ha evidenziato lo scopo dell’incontro: portare a conoscenza  le problematiche di una società composta da persone sempre più longeve, indebolite dall’età, spesso menomate nella loro autonomia.  L’amministratore di sostegno, che può essere affiancato alla persona in difficoltà, è nominata con decreto dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere, in tutto o in parte, al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

Alla Tavola rotonda hanno partecipato come relatori:

Notaio Pia Marinucci, che è intervenuta sulla Legge 6/2004 – nuove e vecchie forme di tutela delle persone in situazione di debolezza.

Avv. Michela Chiaramonte che ha esposto l’ordinaria e la straordinaria amministrazione: ruolo dell’Amministratore di Sostegno.

Assistente Giudiziario Narcisa Tolo e  dott.ssa  Marina Crestan hanno parlato della procedura per l’intervento dell’Amministratore di Sostegno, dalla nomina alla revoca.

Dott.ssa Rita Menin che ha reso testimonianze  di vita, maturate nell’ambito di  interventi dell’Amministratore di Sostegno.

I contenuti possono essere così sintetizzati. La Legge 9 gennaio 2004 n. 6, istituisce la figura dell’Amministratore di Sostegno, che costituisce una grande innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di tutela dei diritti e della dignità della persona priva in tutto o in parte della capacità di agire. Con l’istituzione dell’Amministratore di Sostegno si sono resi più appropriati gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, spesso sproporzionati rispetto alle reali necessità delle persone e che hanno dimostrato la loro inadeguatezza in rapporto ai nuovi contesti sociali e culturali di vita. La finalità della Legge è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia …(art. 1). La personalizzazione degli interventi sulle esigenze delle persone e delle loro famiglie rappresenta un modo nuovo di tutelare i soggetti in situazione di debolezza, sostenendoli nelle loro difficoltà senza privarli dei loro diritti, in quanto il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’Amministratore di Sostegno. Il presupposto, in senso strettamente giuridico, per applicare la Legge è che vi sia una persona  in stato di bisogno che necessita di protezione. I potenziali beneficiari di questo istituto e gli elementi che costituiscono il senso di innovazione rispetto agli strumenti tradizionali di tutela sono i seguenti:

  • la persona alla quale  viene riconosciuta un’infermità o una menomazione fisica o psichica, tale da impedirle di provvedere autonomamente ai propri interessi;
  • a differenza dell’interdizione, prevista solo per abituale infermità di mente, per la prima volta la protezione giuridica viene estesa potenzialmente anche a coloro che hanno una menomazione fisica;
  • l’impossibilità può essere parziale, ossia circoscritta anche ad un solo atto della vita quotidiana;
  • l’impossibilità può essere temporanea, circoscritta ad un periodo particolare in cui la persona ha bisogno di essere affiancata per alcuni atti.

I soggetti legittimati a proporre ricorso per l’amministrazione di sostegno, sono:

  • lo stesso soggetto incapace;
  • il coniuge od il convivente dell’incapace;
  • i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado;
  • i responsabili del servizio socio-sanitario che assistono l’incapace;
  • il pubblico ministero;
  • il tutore ed il curatore congiuntamente con l’istanza di revoca dell’interdizione e/o inabilitazione.

Un particolare ringraziamento a tutti i presenti, molto attenti su un tema importante ed attuale. Numerosi gli interventi a cui le nostre socie, preparatissime, hanno saputo dare risposte adeguate ed a cui va il nostro “grande  grazie di cuore” .

 A cura di: socia dr.ssa  Rita Menin e presidente Marisa Saggiotto

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