Verona Centro: “L’amministrazione di sostegno. Dalle difficoltà della persona alle forme di tutela, anche giuridica”

amm.sostegnoLa sezione di Verona Centro, per il ciclo di conferenze, “Approfondimenti sociali” ha incontrato l’Avvocato Nicoletta Menegazzi  ( nuova socia della Sezione) al Circolo Ufficiali – Castelvecchio,  giovedì  29 Maggio 2014,  ore 17:30.  Tema della serata: “L’amministrazione di sostegno. Dalle difficoltà della persona alle forme di tutela, anche giuridica inerente la figura dell’Amministratore di sostegno.

La legge che istituisce la figura dell’Amministratore di sostegno è entrata in vigore nel giugno 2004, ma ancora oggi pochi ne conoscono gli effetti e le opportunità. L’amministratore di sostegno, come indica chiaramente la denominazione,  supporta anziani e  persone fragili che, non essendo in grado di  provvedere compiutamente a se stessi, necessitano di una figura fidata di riferimento. Tale amministratore difende gli interessi, supporta la soddisfazione delle necessità personali,  orienta le scelte, cura la conservazione del patrimonio individuale. Spetta  al Giudice, su istanza di un famigliare, sentiti i servizi sanitari e sociali, la nomina di tale figura professionale.avv.menegazzi

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto dalla Legge 09.01.2004 n°6, ed è rivolto a tutelare tutte quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità, anche parziale e/o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Tale strumento di tutela, si presta ad essere utilizzato in molteplici situazioni: impedimenti causati dal decorso di una malattia, turbamenti legati a stati di disagio psichico conseguenti ad esperienze negative della vita, tali da far venir meno, per un certo periodo, la lucidità del soggetto,  difficoltà fisiche e mentali connesse alla vecchiaia…

La ratio della normativa è quella di far affiancare, il beneficiario di tale istituto,  da un amministratore di sostegno che lo guidi e lo orienti  nell’ affrontare i problemi concreti di tutti di  giorni (ad esempio, investire somme di denaro, vendere o acquistare un bene immobile, accettare un’eredità o una donazione, acconsentire ad un determinato trattamento sanitario, …).

La figura dell’amministratore di sostegno è preordinata allo scopo di difendere gli interessi, non solo di natura patrimoniale dell’amministrato, ma anche e soprattutto, nell’intervento a sostegno  della realizzazione delle proprie necessità quotidiane e nell’opportuno indirizzo  delle scelte.   All’amministratore di sostegno compete l’obbligo  di relazionare periodicamente al giudice tutelare circa l’attività svolta a beneficio dell’amministrato.

L’amministrato, in ogni caso, conserva la capacità di agire autonomamente per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore medesimo (atti che sono chiaramente indicati nel decreto di nomina ad amministratore di sostegno, emesso dal giudice tutelare).

In sostanza, tale forma di tutela mira a proteggere quelle persone che si trovino, anche temporaneamente, in uno status di vulnerabilità tale e che necessitino di essere “sostenute” ed affiancate da una persona fidata che li accompagni nel superamento di ostacoli e di impedimenti contingenti.

Related Images: