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MODALITA’ DI VOTO ALLE CARICHE DISTRETTUALI

 Modalità di elezione alle cariche distrettuali:

 Le elezioni delle cariche distrettuali devono tenersi in data successiva a quelle delle Sezioni del Distretto.

–      La Presidente di Distretto invia la convocazione dell’Assemblea distrettuale  alle componenti di diritto (Componenti il Consiglio  distrettuale  e  Presidenti delle Sezioni del suo Distretto)  con l’indicazione del luogo, giorno, ora  e dell’ordine del giorno, in  1° e 2° convocazione. L’avviso di convocazione  deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. (Art. 12 Statuto) .

–      La verifica della identità delle elettrici (art.10 del Regolamento)  avverrà mediante produzione di un idoneo documento di riconoscimento;

–      Le deleghe delle titolari e delle supplenti (art.8 del Regolamento)  sono valide solo se i nominativi sono inclusi nell’apposito elenco sottoscritto dalla Presidente di Sezione. In tale elenco debbono essere indicati gli estremi della delibera dell’Assemblea  di Sezione che ha provveduto all’elezione delle delegate effettive e delle delegate  supplenti.

–      A norma dell’art. 8, comma 3°, non sono ammesse al voto le socie che non figurano in tale elenco.  In caso di impedimento, le componenti di diritto (Presidenti di Sezione del Distretto e Componenti del Consiglio Distrettuale ) possono delegare un’altra socia della Sezione che non può cumulare più deleghe. Tali deleghe, a pena di inammissibilità, devono pervenire alla Commissione di verifica dei poteri, almeno il giorno prima della data fissata per l’Assemblea Distrettuale, anche a mezzo posta, fax e devono recare la firma e la copia di un documento di riconoscimento della socia delegante.

–      Le Delegate sono elette dalle Assemblee di Sezione in numero di una ogni trenta socie o frazioni non inferiori a venti e possono essere le stesse, sia per le elezioni distrettuali  che per quelle nazionali. Le Sezioni che contano meno di trenta socie eleggono le loro delegate per qualsiasi frazione compresa fra ventuno e ventinove.  Nel computo deve essere tenuto conto delle socie effettivamente paganti, agli effetti dei contributi, alla cassa nazionale, alla data del 31 marzo dell’anno in corso.

–      La partecipazione delle componenti di diritto (Presidenti di Sezione e membri del Consiglio Direttivo)  può avere luogo anche mediante delega scritta ad altra socia della Sezione (non più di una per ciascuna socia). Ad esempio, la Presidente di Sezione può delegare una socia della sua Sezione; per le Sezioni, in caso di impedimento delle socie delegate, possono partecipare le socie supplenti.

–      L’Assemblea per l’elezione delle cariche sociali è valida, in prima convocazione, quando vi partecipano i due terzi delle componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del 50 % + 1 delle componenti,  comprendendo le deleghe.

L’Assemblea di Distretto elegge :

  1. il Comitato di Presidenza Distrettuale (CPD) che è costituito da Presidente, Vicepresidente, Segretaria, Tesoriera
  2. le consigliere tra le socie che ricoprono o hanno ricoperto la carica di Presidente di Sezione secondo il seguente rapporto: 2 fino a 15 Sezioni, 3 fino a 30 Sezioni, 4 oltre  30 Sezioni (art.15 regolamento)
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti, che è formato da 3 Revisori dei Conti.

Le votazioni per le elezioni delle cariche distrettuali avvengono a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi dalle votanti; viene eletta la socia che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ex aequo, la socia con maggiore anzianità in FIDAPA.

La  Commissione elettorale, (Art.16 Regolamento)  nominata dal Comitato di Presidenza del Distretto, è composta da due socie –  non candidate –  Referenti di Sezione della Commissione Legislazione che rappresentino il comprensorio geografico del Distretto ed è presieduta  dalla  Componente  della Commissione Legislazione per il Distretto. In caso di impedimento o perchè candidata, il Comitato di Presidenza Distrettuale  nomina un’altra Presidente, scegliendola tra le Referenti  di Sezione della Commissione Legislazione, nell’ambito del Distretto.

La Presidente della Commissione elettorale nomina una Segretaria per le operazioni di verbalizzazione e almeno due scrutatrici;  la Commissione elettorale si insedia per procedere alla verifica dei poteri.

La Commissione in base alla lista fornita dalla Segretaria :

a) verifica l’identità delle elettrici di cui all’art.12 dello Statuto, mediante produzione di idoneo documento di riconoscimento;

b) controlla la validità delle deleghe che devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 8 commi 4 e 5 del Regolamento;

c) aggiorna la lista delle votanti, divise per Sezione, lista che farà parte integrante del verbale delle elezioni;

d) redige il verbale delle elezioni nell’apposito registro dei verbali tenuto dalla Segretaria.

Il giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, stabilito nella convocazione dell’Assemblea Distrettuale, la Commissione elettorale assume i pieni poteri fino alla proclamazione delle elette.

La Presidente Distrettuale deve pertanto:

–          convocare l’Assemblea del Distretto

–          preparare le schede elettorali, che saranno numerate e siglate dalla Presidente della Commissione elettorale e che avranno prestampate le cariche da eleggere

–          far presentare le candidate all’Assemblea

–          allestire gli spazi per la Commissione elettorale e per le votazioni

–          fornire il libro dei verbali delle elezioni alla Commissione elettorale

–          inviare alla Segreteria Nazionale a Roma – FIDAPA  Via Piemonte, 32 00187 Roma,   una copia del  verbale di elezione del CPD e del CD per le necessarie  registrazioni.

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